Progressioni verticali: decide l’Ente sul titolo di studio richiesto e l’eventuale deroga

Focus sulla sentenza del TAR Campania, 24 aprile 2026, n. 2620 chiarisce il potere regolamentare dell’Ente locale di individuare i requisiti di accesso

6 Maggio 2026
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In materia di progressione verticale tra aree del pubblico impiego locale, la previsione dell’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 che consente alle Amministrazioni di ammettere alle procedure selettive i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla Tabella C, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso esterno, configura una mera facoltà discrezionale dell’Ente, il cui mancato esercizio non è censurabile, né tale disposizione preclude all’Amministrazione di richiedere, nel bando, il possesso di un titolo di studio conseguito in specifiche discipline, in conformità al proprio regolamento degli uffici e dei servizi.

Il caso: due istruttori esclusi per il titolo sbagliato

Due dipendenti comunali, entrambi inquadrati nell’area degli Istruttori con oltre dieci anni di anzianità di servizio, si sono visti escludere da una procedura selettiva per la progressione verticale verso l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La motivazione dell’esclusione: i titoli di laurea posseduti non corrispondevano alle discipline richieste dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, che limitava l’accesso alle lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

I ricorrenti ritenevano di essere stati illegittimamente esclusi, sostenendo di possedere titoli pienamente conformi all’avviso pubblico che menzionava genericamente la laurea triennale, specialistica e magistrale e di poter in ogni caso accedere alla selezione in forza della deroga prevista dall’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in ragione della loro consolidata anzianità di servizio. La vicenda è approdata al TAR Campania dopo che il Tribunale ordinario di Napoli Nord aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.

La lettura integrale dell’avviso: non basta la parola “laurea”

Il TAR Campania, con sentenza n. 2620 del 24 aprile 2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un errore di fondo nell’impostazione difensiva dei ricorrenti: la clausola dell’avviso pubblico non poteva essere letta in modo parziale, isolando il riferimento alla tipologia del titolo di laurea dal rinvio esplicito al regolamento comunale degli uffici e dei servizi. Letto nella sua integralità, l’art. 2 dell’avviso richiedeva non il mero possesso di una laurea, ma di una laurea conseguita nelle materie specificamente indicate dal regolamento interno dell’Ente.

Il Collegio ha chiarito che il potere regolamentare dell’Ente locale di individuare i requisiti di accesso ancorandoli alla disciplina di studio (e non al solo grado accademico) è pienamente legittimo e non risulta scalfito dalla disciplina contrattuale collettiva.

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Le progressioni dopo il CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

La deroga contrattuale non è automatica: serve una scelta dell’Ente

Sul fronte della deroga prevista dalla Tabella C del CCNL 2022 che in fase transitoria, fino al 31 dicembre 2025, consentiva alle Amministrazioni di ammettere dipendenti con elevata anzianità di servizio anche in mancanza del titolo di studio ordinariamente richiesto; il TAR ha adottato una posizione netta: si tratta di una mera facoltà rimessa alla discrezionalità dell’Ente, non di un diritto soggettivo del dipendente.

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