Con la sentenza n. 19849 del 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) definisce i parametri su un tema cruciale per la gestione del personale nella Pubblica Amministrazione: l’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Il caso specifico riguardava il Ministero della giustizia e il diritto all’assunzione di una candidata appartenente alle categorie protette, inserita in graduatoria come idonea.
La questione nasce dalla scelta dell’Amministrazione di coprire ulteriori posti vacanti attingendo a una graduatoria già approvata, senza applicare la quota di riserva prevista dalla legge 68/1999 per le persone con disabilità. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto all’assunzione e al risarcimento del danno per la ritardata immissione in servizio. Il Ministero ha impugnato la decisione, sostenendo che lo scorrimento fosse un segmento distinto rispetto al concorso originario e, quindi, non soggetto agli obblighi sulle quote.
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Lo scorrimento equivale a nuove assunzioni
La Cassazione respinge questa impostazione con un principio netto: quando l’Amministrazione decide di procedere allo scorrimento della graduatoria, tale scelta è sostanzialmente equiparabile a nuove assunzioni. Non si tratta di un atto meramente esecutivo o accessorio, ma di una determinazione discrezionale che riattiva la sequenza concorsuale.
Di conseguenza, anche in caso di scorrimento, devono essere rispettate le quote di riserva previste dalla legge 68/1999. La Corte richiama il quadro costituzionale (articolo 97) e la funzione della normativa sul collocamento mirato, chiarendo che le tutele per le categorie protette non si esauriscono nella prima tornata di assunzioni. Va tuttavia considerato il quadro normativo vigente al momento della decisione di procedere allo scorrimento.
PER APPROFONDIRE:
– Lo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a cura di A. Bianco.
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