LEGGI IL PARERE del Consiglio di Stato
Oggetto del parere è lo schema di decreto recante le “modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, così come novellato dall’art. 18 del d.lgs. n. 75 del 2017, adottato ai sensi di quanto previsto dalla normativa di delega di cui all’art. 17, comma 1, lett. l) della legge n. 124 del 2015.
L’atto normativo in esame è finalizzato ad “armonizzare, per quanto possibile, la disciplina per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia tra settore pubblico e privato”, anche “alla luce delle tecnologie cui l’INPS fa ordinariamente ricorso per lo svolgimento dei propri controlli in materia medicolegale”.
Osservazioni del Consiglio
Il Consiglio di Stato formula le seguenti osservazioni:
- In relazione al disposto dell’art. 1 (“Richiesta della visita di controllo”), il Consiglio osserva che il comma 3 di tale articolo si limita a prevedere che “la visita può essere disposta … anche su iniziativa dell’INPS”, senza tuttavia esplicitare i criteri in base ai quali l’INPS può procedere in tal senso: la Sezione pertanto, anche in considerazione della natura regolamentare del presente intervento ed al fine di evitare possibili problematiche interpretative, invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità, in sede di stesura definitiva del presente provvedimento, di precisare ulteriormente la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 1.
- Per quanto concerne l’art. 3 (“Fasce orarie di reperibilità”), il Consiglio osserva che tale articolo – nell’individuare quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno – mantiene gli orari attualmente previsti per i pubblici dipendenti, lasciando dunque immutata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
L’Amministrazione, per il tramite della documentazione istruttoria trasmessa al Consiglio, ha motivato tale scelta evidenziando che “l’armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli”.
Orbene, in relazione a quanto precede, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la motivazione esplicitata dall’Amministrazione, basandosi su una nozione di controllo prettamente quantitativa, non appare adeguata a superare la circostanza che la disposizione in esame potrebbe essere ritenuta non conforme al criterio di delega recato dall’art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che l’atto normativo de quo debba essere finalizzato a “armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato”.
Il Consiglio, pertanto, ritiene necessario invitare l’Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all’armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001. - In relazione al disposto dell’art. 8 (“Mancata accettazione dell’esito della visita”), il Consiglio osserva che tale disposizione prevede, al comma 3, che in caso di rifiuto da parte del lavoratore di firmare il verbale di visita, il medico debba informare l’INPS che “predispone apposito invito a visita ambulatoriale”, senza tuttavia specificare che tale invito deve essere consegnato al lavoratore nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dal Codice della privacy. La Sezione, pertanto, ritiene necessario invitare l’Amministrazione a valutare l’opportunità di integrare la disposizione di cui al predetto art. 8, esplicitando – in analogia con quanto previsto dall’art. 7, comma 2 dello schema – che la consegna al lavoratore dell’avviso di cui al comma 3 dell’art. 8 deve avvenire “nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
- Per quanto concerne, inoltre, l’art. 9 (“Rientro anticipato a lavoro”), il Consiglio rileva che tale disposizione prevede che, nell’ipotesi in cui il dipendente intenda riprendere l’attività lavorativa in un periodo precedente rispetto all’iniziale prognosi, il medesimo dipendente debba richiedere la “rettifica” del certificato che “deve essere effettuata dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi”.
In proposito il Consiglio osserva che il termine rettifica non si adatta compiutamente alla fattispecie de qua, atteso che tale vocabolo presuppone l’esistenza di un errore di giudizio che viceversa potrebbe non essersi verificato: il decorso della malattia, infatti, potrebbe aver subito modifiche non prevedibili al momento della diagnosi e tali da consentire un ritorno anticipato al posto di lavoro. La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione in sede di stesura definitiva del provvedimento ad utilizzare una terminologia differente nella quale possa ricomprendersi anche la succitata ipotesi, come a titolo di mero esempio la locuzione “certificato sostitutivo”. La Sezione, inoltre, rileva che la disposizione in esame dovrebbe essere articolata in modo più puntuale al fine di evitare che la medesima, nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile ricorrere allo stesso medico che ha rilasciato il certificato da “rettificare”, dia luogo ad un aggravio procedimentale che potrebbe ritardare l’anticipato rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro. La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a valutare la possibilità, prima dell’approvazione definitiva del presente schema, d’integrare l’articolo de quo, disciplinando le fattispecie in cui la certificazione richiesta dalla norma può essere rilasciata anche da un altro sanitario.
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