Incremento delle posizioni organizzative
La prima domanda posta da un Sindaco riguarda la possibilità di derogare al limite del contenimento del salario accessorio, rispetto all’esigenza di conferire un nuovo incarico di posizione organizzativa per un servizio di fondamentale importanza, tanto che, in attesa della risposta dei magistrati contabili, lo stesso Sindaco si è trattenuto la responsabilità del servizio.
Il quesito posto dal comune istante è stato approfondito dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, con la deliberazione 27/07/2017 n.63.
Rilevano i giudici contabili come l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 abbia abrogato l’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, disponendo ora che “… l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato …”.
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