L’INAIL ricorda che dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro degli infortuni, in virtù della previsione di cui all’art. 21, comma 4, del d.lgs. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, il quale stabilisce che “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. In pratica, il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Dal 23 dicembre 2015, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.
Tenuta registro infortuni: Caduta dellobbligo dal 23 dicembre 2015
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