Sospensione pubblicazione dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti – Delibera ANAC

Com’è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali  e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

Con comunicato del 12 aprile 2017 l’ ANAC rende noto che, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017 si stabilisce la sospensione dell’efficacia della determinazione n. 241/2017 avente ad oggetto «Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del  d.lgs. 97/2016”, che ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in  ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v.  quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Al riguardo, in data 2 marzo  2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che,  su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del  Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il  provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con  le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità  del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line,  anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

In data 7 aprile 2017 è stato  notificato all’ ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della  Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note  rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero  della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.

Il ricorso è stato presentato oltre che da  alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato  nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle  Autorità indipendenti.

Nel ricorso si chiede anche la  previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione  per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai  compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati  reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove  necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte  costituzionale per la questione di compatibilità  di dette disposizioni con la normativa  europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in  data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche  situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente  significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti  a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità con comunicato del  12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente  alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f)  del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del  SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un  intervento legislativo chiarificatore.

LEGGI la DELIBERA N. 382/2017

 

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