Regole «ante 2010» per il Tfs degli statali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti pubblici continuerà a essere calcolato secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2010. Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 223/2012 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 12 comma 10 del Dl 78/2010, l’Inps ha emanato le prime istruzioni operative (messaggio 18296 di ieri) a seguito del Dl 185/2012 che ha abrogato retroattivamente la norma oggetto di censura.
Fino al 2010, i trattamenti di fine servizio (buonuscita per gli statali ex Enpas e indennità premio servizio per gli enti locali/sanità ex Inadel) erano calcolati prendendo a riferimento la retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio per gli statali, mentre per gli altri valeva la retribuzione dell’ultimo anno. Tale importo, rapportato all’80%, costituiva la base di calcolo da moltiplicare per gli anni utili per i quali vi era stato versamento della contribuzione. Era considerato anno intero la frazione non inferiore a sei mesi e un giorno, tralasciando quelle inferiori. L’importo veniva a sua volta diviso per 12 o per 15 a seconda se la prestazione era a carico dell’ex Enpas oppure ex Inadel.
Con la manovra estiva del 2010, al fine di contenere ulteriormente i costi del pubblico impiego, si stabilì che con effetto dal 1° gennaio 2011 per i lavoratori della pubblica amministrazione, ai quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non era già regolato in base a quanto previsto per il personale in regime di Tfr (articolo 2120 del codice civile), il calcolo dovesse avvenire in base alle regole civilistiche, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
Il decreto stabilisce, altresì, che i trattamenti saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore e – in ogni caso – non si provvederà al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche, i Tfs saranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle sole anzianità maturate fino al 31 dicembre 2010.

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