Pubblico impiego: falsa attestazione di presenza (sanzioni disciplinari)

Un dipendente pubblico del Tribunale, con funzioni di cancelliere, falsificava gli orari di entrata in ufficio: i colleghi compiacenti timbravano il suo badge. In sede penale ha patteggiato. La pronuncia della Cassazione esamina la legittimità del licenziamento disciplinare adottato a seguito della sentenza penale. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 19 luglio 2021, n. 20560.

Massima

Nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della pubblica amministrazione, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. n. 97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest’ultima, in ragione del disposto del citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il riferimento dell’art. 653 c.p.c., al “giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità” non vale poi a delimitare la valenza della norma alla sola fase amministrativa della valutazione disciplinare, essendo evidente che l’ordinamento, per non contraddire se stesso, non potrebbe riconoscere l’efficacia di giudicato alla sentenza penale di patteggiamento solo allorquando la pubblica amministrazione valuti l’addebito e non nella sede giudiziale in cui ulteriormente si discuta dello stesso.

Fatto

La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Lodi, ha rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un cancelliere con mansioni di capo ufficio presso il Giudice di Pace.
La Corte riteneva incontestabile che il dipendente pubblico, unitamente ad altri due colleghi, avesse falsamente attestato la propria presenza in ufficio mediante l’abusivo e reciproco utilizzo dei badges in loro dotazione.
La Corte d’Appello, a parte il rilievo che il dipendente non era riuscito a circostanziare l’asserito impegno presso il Tribunale in tre delle giornate contestate, osservava come il sistema illecito operasse anche solo se egli era in ritardo o se l’assenza riguardasse assenze intermedie per ritardati rientri nella pausa pranzo.

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