Procedura di stabilizzazione: precarietà dell’impiego

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Una dipendente pubblica assunta a tempo indeterminato dopo numerosi contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, si è presentata alla selezione bandita ai fini della stabilizzazione del personale precario per conseguire una qualifica migliore di quella in possesso. In appello, riformando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato afferma che ciò non è possibile. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2020, n. 872.

Massima

Poiché il presupposto della procedura riservata prevista per le stabilizzazioni del personale precario è quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente precario.

Fatto

Il Consiglio per la ricerca in Agricoltura (C.R.E.A.) ha indetto una procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Il bando di concorso, nell’ambito dei requisiti per la stabilizzazione stilati ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ha anche richiesto che i candidati non dovessero essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione delle domande che alla data dell’eventuale assunzione…

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