Piani anti-corruzione al via

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli enti locali devono approvare entro il 31 marzo il piano per la prevenzione della corruzione, tenendo conto delle linee-guida approvate dal Comitato interministeriale per l’elaborazione del Piano nazionale ed adottate il 12 marzo.
La legge 190/2012 individua come presupposto per l’adozione dello strumento di prevenzione della corruzione da parte degli enti locali (ma anche da parte delle altre amministrazioni pubbliche) proprio le linee-guida, in base alle quali i Comuni e le Province hanno ora la possibilità di impostare il proprio piano in base a una struttura essenziale.
Le linee elaborate dal Comitato interministeriale forniscono anzitutto un impulso diretto all’adozione tempestiva dei piani triennali, i quali devono assicurare un contenuto minimo che corrisponda all’obiettivo ineludibile dell’individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione («mappatura del rischio»).

L’impostazione degli strumenti di analisi deve essere adeguata alle specifiche funzioni amministrative svolte e alla realtà di ogni contesto, con una focalizzazione in ordine ai destinatari e con metodologie di redazione che li rendano facilmente leggibili.
In ordine ai contenuti, le linee-guida evidenziano come le attività già individuate dalla legge n.
190/2012 come più esposte al rischio corruzione (autorizzazioni, gare, concessione di benefici, concorsi) costituiscano il nucleo di base, che può e deve essere esteso dalle singole amministrazioni.
L’elaborazione del piano deve comportare il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nelle attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio.
Un elemento-chiave ulteriore è individuato nel monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Sul piano regolativo, il documento deve rilevare , in rapporto al grado di rischio, le misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate oppure l’indicazione delle misure che con lo strumento si prevede di adottare o sono direttamente definite dallo stesso.
La componente essenziale del Piano è, infatti, proprio l’individuazione delle misure di carattere generale che l’amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione.
Tra queste assume rilievo particolare l’introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.
Risulta evidente la relazione stringente con il sistema dei controlli interni derivante dall’innovato articolo 147 del Tuel.
Particolare attenzione deve essere posta anche per l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.
Le amministrazioni dovranno quindi evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel piano devono essere contenute anche misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (recentemente approvato), nonché finalizzate ad assicurare la vigilanza sulle varie problematiche inerenti il conferimento di incarichi ai dipendenti.
Il particolare strumento, inoltre, deve essere espressamente correlato con il piano della performance e con il piano ella trasparenza

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