Parità di genere nella giunta comunale: le dimissioni di un’assessora non determinano automaticamente l’illegittimità degli atti

Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 5 maggio 2026, chiarisce gli effetti delle dimissioni di una componente di sesso femminile sulla composizione della giunta e sulla legittimità delle deliberazioni adottate nelle more della sostituzione

7 Maggio 2026
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Le dimissioni di un’assessora non determinano automaticamente l’illegittimità degli atti deliberati dalla giunta comunale priva della quota di genere prevista dalla legge. Lo chiarisce il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 5 maggio 2026, che interviene sull’applicazione dell’art. 1, comma 137, della legge 56/2014 nei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti. Il principio di parità tra uomo e donna, pur cogente, può essere derogato in caso di effettiva impossibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi nella compagine giuntale.

Il quadro normativo sulla parità di genere nelle giunte

L’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce che nelle giunte dei Comuni con oltre 3mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. La norma si applica non solo alle nomine post-elettorali, ma anche ai conferimenti effettuati in corso di consiliatura.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4626/2015, ha qualificato la disposizione come “ineludibile parametro di legittimità” per tutti gli atti di nomina assessorile. Un’interpretazione restrittiva, limitata alle sole designazioni iniziali, consentirebbe infatti un facile aggiramento della tutela paritaria.

L’onere probatorio del sindaco e l’avviso pubblico

La deroga al comma 137 è ammissibile solo dimostrando l’impossibilità oggettiva di reperire candidature femminili. Il TAR Campania, con la sentenza n. 1087/2025, ha ribadito che spetta al sindaco provare di non essere riuscito ad acquisire disponibilità da parte di rappresentanti del genere sotto-rappresentato. La natura fiduciaria della carica non legittima limitazioni soggettive dell’interpello ai soli appartenenti alla coalizione di maggioranza.

La giurisprudenza amministrativa (TAR Molise n. 243/2023, TAR Basilicata n. 237/2018) indica nell’avviso pubblico il metodo trasparente per raccogliere le manifestazioni di interesse. Le adempimenti procedurali richiesti al sindaco sono:

  • istruttoria approfondita sulla disponibilità di candidature femminili;
  • pubblicazione di un avviso aperto, non limitato alla coalizione;
  • motivazione adeguata nel provvedimento di nomina che documenti l’impossibilità.

In sintesi

Il principio di parità di genere non può determinare l’interruzione delle funzioni politico-amministrative (TAR Puglia n. 13/2020). Le deliberazioni assunte dalla giunta priva della quota di genere restano valide se non impugnate nei termini, ferma restando l’obbligo del sindaco di attivare tempestivamente la procedura di sostituzione mediante avviso pubblico.

>> IL TESTO DEL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO (DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI), 5 MAGGIO 2026.

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