Un recente parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, n. 36979 pubblicato il 5 marzo 2025 interviene sul bilanciamento tra rispetto della parità di genere nelle giunte comunali e continuità dell’azione amministrativa.
La normativa impone che nei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40%. Tuttavia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, tale principio può essere derogato qualora il sindaco dimostri concretamente l’impossibilità di reperire assessori appartenenti al genere sottorappresentato.
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Parità di genere nelle giunte: la regola del 40%
Il tema della rappresentanza di genere negli organi esecutivi comunali è disciplinato dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio), che stabilisce una soglia minima di rappresentanza: nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento.
Si tratta di un principio ormai consolidato nel diritto amministrativo, considerato dalla giurisprudenza come parametro imprescindibile di legittimità degli atti di nomina degli assessori. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4626 del 2015, ha infatti chiarito che la norma si applica non solo alla composizione iniziale della giunta subito dopo le elezioni, ma anche alle nomine effettuate nel corso della consiliatura. Diversamente, sarebbe possibile aggirare facilmente l’obiettivo della legge attraverso sostituzioni successive.
Il rispetto dell’equilibrio tra generi rappresenta quindi un vincolo per il sindaco/a nella formazione dell’organo esecutivo comunale. Tuttavia, come evidenzia il Ministero dell’Interno nel parere del dicembre 2025, tale principio deve essere interpretato in modo compatibile con l’effettiva operatività delle Amministrazioni locali.
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Il caso: dimissioni e difficoltà nel reperire assessori donne
Il parere ministeriale nasce da una richiesta di chiarimento avanzata da un sindaco alla guida di un Comune con popolazione superiore ai 3mila abitanti che, tra l’altro, aveva dichiarato il dissesto finanziario.
La giunta, composta dal sindaco e da un massimo di quattro assessori, aveva perso una componente femminile a seguito delle dimissioni rassegnate nell’agosto 2025. Dopo l’uscita dell’assessora, l’organo esecutivo risultava composto da due assessori uomini e una donna.
Per ristabilire l’equilibrio di genere richiesto dalla legge, il sindaco aveva contattato formalmente quattro candidate di sesso femminile, chiedendo la disponibilità a ricoprire la carica di assessore esterno. Tutte le persone interpellate avevano però declinato l’incarico.
A questo punto l’Amministrazione comunale ha chiesto al Ministero se fosse possibile continuare l’attività con una giunta ridotta a tre assessori oppure se fosse legittimo nominare un nuovo assessore di genere maschile, nonostante lo squilibrio nella rappresentanza.
Quando la deroga è legittima: il ruolo della prova dell’impossibilità
La risposta del Ministero richiama una linea interpretativa ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa: la deroga al principio di parità di genere è possibile solo in presenza di una effettiva impossibilità di rispettarlo, che deve essere adeguatamente dimostrata.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 406 del 2016, ha chiarito che tale impossibilità non può essere presunta, ma deve essere provata con elementi concreti. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre sottolineato l’importanza di procedure trasparenti nella ricerca delle disponibilità.
Secondo il TAR Molise (sentenza n. 243 del 2023), ad esempio, uno strumento idoneo potrebbe essere la pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere candidature.
Un altro principio rilevante è stato ribadito dal TAR Campania nella sentenza n. 1087 del 2025: il sindaco non può limitare la ricerca ai soli esponenti della propria lista o coalizione, poiché la natura fiduciaria della carica assessorile non giustifica una restrizione così ampia del bacino dei possibili candidati.
Infine, il TAR Puglia (sentenza n. 13 del 2020) ha evidenziato che il rispetto della parità di genere non può comportare l’interruzione dell’attività politico-amministrativa dell’Ente. In presenza di una comprovata impossibilità di reperire candidati del genere sottorappresentato, l’Amministrazione può dunque procedere con una composizione diversa da quella prevista dalla norma.
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