È caos sulla portata dei nuovi limiti alla spesa per i contratti di lavoro flessibili introdotti dal recente decreto sulla p.a. I giudici contabili sono divisi sull’interpretazione della novella e sfornano parere contrastanti: l’ultimo è quello della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha dato ragione a quella pugliese e torto a quella lombarda. Il problema riguarda la previsione di cui all’art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014. In base a essa, agli enti locali che hanno sempre rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell’art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009. Il dubbio riguarda l’ulteriore precisazione (contenuta nel medesimo art. 9, comma 28 già prima della modifica), secondo cui «resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009». La prima a esprimersi sul punto è stata la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia con il parere n. 174/2014, affermando che l’obbligo di non oltrepassare la spesa 2009 si impone anche agli enti «virtuosi». Il medesimo orientamento restrittivo è stato espresso nei giorni scorsi dalla omologa Sezione per la Campania, che con il parere n. 232/2014 ha confermato in pieno la tesi dei colleghi pugliesi. Di avviso contrario, invece, la Sezione per la Lombardia, il cui parere n. 264/2014 ha ritenuto che la novella introdotta dal dl 90 determini la disapplicazione di tutte le limitazioni previste dal citato comma 28, ivi compresa quella in parola. Tale lettura, invero, pare quella maggiormente coerente con la ratio del più recente intervento modificativo. Come sembra ricavabile anche dagli atti preparatori della disposizione in esame, esso è volto a consentire agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 una maggiore flessibilità, riconoscendo loro la facoltà di incrementare la spesa di personale da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio, fermi restando naturalmente i vincoli del Patto di stabilità interno.
P.a., caos sulla spesa per i lavori flessibili
Corte conti campana contro quella lombarda
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