L’incompatibilità tra incarichi di funzione e cariche sindacali

Il CCNL della Sanità del 21 maggio 2018 contiene una profonda innovazione dell’ordinamento professionale in quanto vengono istituiti gli incarichi di funzione. L’analisi dell’esperto

14 Giugno 2019
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Il CCNL della Sanità del 21 maggio 2018 contiene una profonda innovazione dell’ordinamento professionale in quanto vengono istituiti gli incarichi di funzione. Se per quelli di natura organizzativa è agevole la riconduzione alle ex posizioni organizzative e ai coordinamenti, per gli incarichi professionali di specialista ed esperto la novità è assoluta e costituisce il vero fulcro del contratto collettivo. Nell’ambito del percorso di conferimento degli incarichi di funzione un aspetto delicato e controverso è quello della compatibilità tra incarico di funzione e lo svolgimento di attività sindacale.

In termini generali una eventuale incompatibilità discende solo da valutazioni di opportunità, anche riconducibili ai contenuti generici degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013. Sul piano normativo la norma cui occorre fare riferimento è l’art. 53, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.  Tale divieto è stato introdotto dal decreto 150 del 2009 (il cosiddetto decreto Brunetta) che ha novellato il decreto 165/2001. Per poter giungere ad una conclusione approfondita è necessario fissare il perimetro oggettivo di applicazione del divieto e comprendere esattamente cosa si intende con “cariche in organizzazioni sindacali”.  Riguardo all’interpretazione complessiva della norma si richiama la circolare n. 11 del 6.8.2010, con la quale l’allora Ministro Brunetta illustrò nei dettagli gli aspetti applicativi. In particolare, ai fini del presente approfondimento, è importante l’affermazione contenuta nel paragrafo 3.2 secondo cui “la disposizione riguarda pure l’attribuzione di posizioni organizzative”. L’estensione non appare condivisibile perché il comma 1-bis si riferisce espressamente a “strutture”, termine tradizionalmente riservato agli incarichi dirigenziali, come peraltro si ricava dalla lettura dell’intero citato paragrafo 3. In ogni caso la stessa circolare premette che essa “riguarda direttamente le amministrazioni dello Stato …..Le amministrazioni non statali, quindi, devono adeguare il proprio ordinamento al principio enunciato nella disposizione”. Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale hanno dunque l’obbligo di adeguamento e in tale sede possono esser effettuate valutazioni di merito.

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