Legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che richiede la concessione di un periodo di aspettativa e si assenta dal servizio senza attendere l’assenso dell’amministrazione. Questo, in estrema sintesi, il principio sancito da una recente pronuncia della corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, n. 3615 depositata il 5 luglio 2011 che, confermando la sentenza di prime cure, ritiene che integri la fattispecie di cui all’art. 25 comma 7 lettera d) del CCNL del 22 gennaio 2004 (licenziamento con preavviso per assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio superiore a 15 giorni) la condotta di colui che richiede la concessione di un periodo di aspettativa per ragioni personali e di famiglia ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 14 settembre 2000.
Licenziabile per assenza arbitraria il dipendente che richiede un periodo di congedo e si assenta senza provvedimento autorizzatorio
Leggi anche
Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego: serve una segnalazione chiara e circostanziata per avviare il procedimento
La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), con la sentenza n. 13620 del 21 maggio 2025 afferma la decadenz…
06/06/25
Sanzioni disciplinari nel pubblico: sì anche se il procedimento penale è archiviato
Il TAR Campania, Napoli, (Sez. VII) con sentenza n. 3176 del 16 aprile 2025 chiarisce che In materi…
08/05/25
Licenziamento legittimo se il dipendente si assenta senza timbrare
La Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità del licenziamento per i dipendenti pubblici che si…
29/10/24
Whistleblowing nella Pubblica Amministrazione: licenziamento per abuso e denunce false
Denunciare il malaffare nella P.A. non giustifica comportamenti illegali o diffamatori: la Corte di …
12/07/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento