Legge anticorruzione misure di immediata applicazione per gli enti locali

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 27/11/2012)

Il dovere di esclusività da parte del dipendente pubblico è contenuta nell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 165/2001, ove si legge che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”. Il divieto di cumulare impieghi pubblici è in particolare previsto dall’art. 65 del citato d.P.R. n. 3 del 1957. In esso si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili con altri impieghi, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. È prescritto, poi, che l’assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente.

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