I regolamenti adottati dagli enti sulla
incentivazione delle
funzioni tecniche possono avere, per la maggioranza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, decorrenza retroattiva. Il
rimborso delle spese di viaggio spetta nelle segreterie convenzionate ai segretari a scavalco entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i titolari. Le disposizioni del
DL n. 90/2014 che dettano
limiti alla incentivazione degli avvocati dipendenti e dirigenti degli enti, nonché alla Avvocatura dello Stato, per i successi in caso di contenzioso sono legittime. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti e dalla Corte Costituzionale in materia di trattamento economico accessorio del personale.
Il rimborso delle spese di viaggio al segretario comunale a scavalco
Nelle segreterie convenzionate non vi sono differenze per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio tra i segretari che sono titolari e quelli che sono a cd scavalco, cioè in sostituzione o in mancanza del segretario titolare. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 294/2017.
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Cagliari 12 dicembre 2017
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