Le nuove regole in materia di funzionamento degli OIV

di GIACOMO BIONDILLO e GIOVANNI GRANATA*

È passata quasi in sordina la pubblicazione, con immediata entrata in vigore – ad eccezione dell’articolo 5 che regolamenta le fasce professionali e che entrerà in vigore dal 1° dicembre 2020 – del d.m. del 6 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, che riscrive le regole del funzionamento degli Organismi di Valutazione. Come primo effetto di tale modifica le amministrazioni pubbliche dovranno formulare gli avvisi pubblici per la selezione secondo le nuove norme; difatti gli Enti che hanno pubblicato nel frattempo gli avvisi non ancora scaduti senza tener conto delle nuove norme stanno provvedendo a rettificare e/o integrare gli avvisi stessi. Si tratta di modifiche sostanziali che riguardano in particolar modo i dirigenti di ruolo in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni. Considerata l’importanza delle modifiche in questione, si ritiene necessario riepilogare di seguito le principali novità introdotte rapportandole alla normativa abrogata.

Normativa previgente ai sensi  del D.M. 2 dicembre 2016 abrogata per effetto del D.M. 6 agosto 2020 Normativa in vigore ai sensi D.M. 6 agosto 2020
Articolo 2Requisiti di integrità 

1.   non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

2.   non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

3.   non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;

4.   non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Articolo 2Requisiti di integrità 

1.     non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2.     non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;

3.     non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

4.     non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

5.     non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato.

 

Articolo 5
Fasce professionalia)   Fascia 1 – esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2;

b)   Fascia 2 – esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;

c)   Fascia 3 – esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

Articolo 5
Fasce professionalia)    Fascia 1 – esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;b)    Fascia 2 – esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all’art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

c)    Fascia 3 – esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.

N.b. Le modifiche all’articolo 5 entrano in vigore dal 01 dicembre 2020

Articolo 6
Formazione continuaAi fini della permanenza nell’Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione.
Articolo 6
Formazione continua1.    Viene introdotta un’ eccezione per i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche dell’obbligo di acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione.2.    la Scuola nazionale dell’amministrazione , nell’ambito degli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica,  inoltre può stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.
Articolo 7
Nomina e durata dell’Organismo indipendente di valutazioneL’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a)   a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b)   a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.

Articolo 7
Nomina e durata dell’Organismo indipendente di valutazionea)   L’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;

b)   a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;

c)   agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

Articolo 8Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione

 

1.   Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre.

2.   Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

3.   Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

Articolo 8Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione

 

1.   Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.

2.   Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.

 

Analizziamo ora nel dettaglio le novità principali

Fasce professionali
Viene agevolato l’accesso alle 3 fasce professionali per chi ha esperienza dirigenziale nelle Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente se abbiano maturato esperienza specifica nelle materie caratterizzanti gli OIV o i Nuclei di Valutazione.
Per i dirigenti, infatti, l’accesso alla fascia 1 è consentito dopo aver maturato un’esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni; per l’accesso alla fascia 2 è sufficiente un’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle Pubbliche Amministrazioni ed infine per l’accesso alla fascia 3 è sufficiente un’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle Pubbliche Amministrazioni.
I professionisti e i ruoli non dirigenziali della pubblica amministrazione, in particolare per le fasce 2 e 3, debbono aver maturato un’esperienza anche negli OIV o Nuclei di valutazione, a seconda dei casi con più o meno di 250 dipendenti. Per alcune categorie, dunque, nonostante siano continuamente impegnate nello svolgere attività e ruoli specificamente riconosciuti come caratterizzanti il ruolo degli OIV, sono richieste esperienze professionali ben più specifiche.

Formazione Continua
Il nuovo decreto esonera i dirigenti di ruolo in servizio delle Pubbliche Amministrazioni dal conseguimento dei quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione. Si tratta di un’esenzione riconosciuta probabilmente perché il ruolo svolto consente di aggiornarsi continuamente sulla normativa vigente, ma anche in questo caso vi sono alcune categorie – come i Revisori degli Enti Locali o gli OIV in carica – che, per le funzioni svolte, sono comunque tenuti ad aggiornarsi continuamente sulla normativa vigente. Si precisa che gli stessi sono chiamati, talvolta, ad esprimere pareri su atti predisposti dagli stessi dirigenti di ruolo in servizio delle Pubbliche Amministrazioni.
Altra novità importante, in tema di formazione continua, è il ruolo attribuito alle Università, Ordini professionali e Albi, che possono stipulare convenzioni con la Scuola Nazionale dell’amministrazione per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari. In questo modo, quindi, si permette l’allargamento dell’offerta formativa oggi limitata ai soli Enti accreditati.

Nomina e durata dell’Organismo indipendente di valutazione
La novità importante riguarda l’incarico di Presidente degli OIV o titolare di OIV Monocratico e relativa fascia di appartenenza, incarico che può essere affidato secondo il numero di dipendenti dell’amministrazione pubblica. Per quanto riguarda il numero di dipendenti da considerare, l’articolo 10 del nuovo decreto specifica che ogni riferimento nel decreto stesso al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
Dunque, negli Enti fino a n. 50 dipendenti l’incarico di Presidente degli OIV o di OIV Monocratico può essere affidato agli iscritti in qualsiasi fascia professionale; in quelli che hanno un numero di dipendenti da 51 a 1.000 lo stesso incarico può essere affidato agli iscritti alle fasce professionali 2 e 3; negli Enti con più di 1.000 dipendenti solo agli iscritti alla fascia 3.
Si tratta di una novità importante in quanto allarga la platea di coloro che possono assumere la presidenza di organismo collegiali oppure di chi può essere nominato negli OIV monocratici. In particolare, viene data maggiore possibilità anche agli iscritti in fascia 1 di essere nominati in Enti di dimensioni inferiori, che spesso sono monocratici. Questa previsione normativa dovrebbe favorire una maggiore concorrenza tra gli iscritti e favorire un maggiore turnover degli stessi organismi.

Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione
In questo ambito intervengono alcune delle maggiori novità.
In primo luogo, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere, a più OIV per un massimo di quattro non vigendo più il limite di tre della precedente normativa.
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti all’elenco nazionale possono appartenere ad un massimo di due OIV e non più solo ad uno come precedentemente previsto.
Inoltre viene cancellato il comma 3 dell’articolo 8 del decreto previgente del 2016 che imponeva il limite di partecipazione ad un solo  OIV per i componenti degli OIV di amministrazione con oltre mille dipendenti.
Particolare attenzione – per quanto riguarda gli OIV – va posta sull’introduzione prevista dal nuovo comma 3 dell’articolo 8, secondo la quale l’accertata violazione dei limiti stabiliti dal suddetto articolo comporta l’immediata cancellazione dall’Elenco.
Si tratta di novità che, se da una parte, offrono ai soggetti iscritti la possibilità di partecipare a più organismi, dall’altra, limitano le possibilità di un maggiore turnover negli organismi stessi e riducono agli iscritti con minore esperienza le possibilità di essere nominati.

* Docenti accreditati per la formazione continua degli OIV

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