di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 13/11/2013)
Il d.l. n. 101/2013, per come convertito dalla legge n. 125/2013, detta nuove ed ulteriori misure restrittive per le assunzioni flessibili. La volontà legislativa è quella di restringere la utilizzazione di questo istituto a scopi di prevenzione della possibile formazione di precariato. Non è un caso che queste misure si leghino, tra l’altro nello stesso articolo, al rafforzamento degli strumenti offerti alle amministrazioni pubbliche per la stabilizzazione dei dipendenti in servizio da almeno 3 anni presso lo stesso ente.
Da ricordare in premessa che per assunzioni flessibili si devono intendere, oltre a quelle a tempo determinato, i contratti di somministrazione, i contratti di formazione e lavoro ed il lavoro accessorio o cd voucher. I co.co.co., spesso accomunati dal legislatore alle assunzioni flessibili, non danno luogo ad un contratto di lavoro subordinato e non vanno quindi compresi in questo ambito.
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