La p.a. assorbe i precari

Fonte: Italia Oggi

Fino al 31 dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni potranno bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le graduatorie pubbliche vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2015 e questa disciplina costituisce norma di principio per regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. E’ una delle novità contenute nello schema di decreto legge (anticipato su ItaliaOggi del 31 luglio scorso) recante disposizioni urgenti in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni che sarà oggi sul tavolo del preconsiglio dei ministri per essere approvato probabilmente già nella riunione di venerdì prossimo. Il provvedimento, proposto dal premier Enrico Letta e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero d’Alia, porta avanti una stretta sulle consulenze nella p.a. La spesa annua per studi ed incarichi, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non potrà quest’anno essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nell’anno 2012. C’è poi la possibilità per i testimoni di giustizia di essere assunti nella pubblica amministrazione con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute al fine di garantire loro un regime sicuro e nello stesso tempo qualificato di integrazione economica e sociale. Le proposte normative, si legge nella relazione illustrativa, prevedono forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. Al contempo, si interviene con misure volte a ribadire la natura prevalente del contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, limitando a casi eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire il formarsi di nuovo precariato. Novità anche in tema di mobilità: si interviene sull’articolo 30 del d.lgs n. 165 del 2001 che disciplina apputno la mobilità tra amministrazioni pubbliche. L’intervento ha principalmente la finalità di creare, tra mobilità e reclutamento per concorso, un sistema complementare piuttosto che alternativo. Si elimina l’obbligo di bandire procedure di mobilità volontaria prima di avviare procedure concorsuali, fermo restando l’obbligo per la mobilità obbligatoria del personale in disponibilità. Si chiarisce inoltre che la mobilità volontaria è complementare al reclutamento e che va prevista nella programmazione triennale del fabbisogno in una logica di ottimizzazione dei due strumenti di approvvigionamento di risorse umane. Di rilievo le misure per il riassorbimento dei precari. Nell’ottica di scoraggiare il lavoro flessibile nella p.a., si rafforza il principio che il ricorso a esso è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali. Ne deriva che nella p.a. non è consentito sottoscrivere contratti privi di causale; si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un’ipotesi tipica di danno erariale che sia da deterrente per le amministrazioni. Tra le altre disposizioni spicca la stretta sulle auto e il loro uso, grazie al divieto, a decorrere dall’anno 2014, per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2012 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Di rilievo anche lo stop al taglio delle dotazioni organiche per gli ordini e i collegi professionali.

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