Vengono apportate le seguenti modifiche al d.lgs. n. 165/2001.
Le procedure assunzionali
Nell’articolo 34, quello che si occupa di “gestione del personale in disponibilità”, viene previsto (siamo al terzo periodo del comma 4) che in luogo della possibilità per il dipendente di chiedere negli ultimi 6 mesi del collocamento in disponibilità di essere ricollocato nella categoria immediatamente inferiore, sia prevista la risoluzione del rapporto di lavoro una volta che siano maturati 2 anni dalla data a partire dalla quale è stata attribuita la indennità per i dipendenti pubblici in disponibilità e/o se il dipendente per 2 volte rifiuti l’assegnazione ad altro posto nell’ambito della stessa provincia. Con una modifica al comma 6, viene chiarito che l’obbligo di comunicazione da parte di tutte le PA prima di dare corso ad assunzioni al fine di consentire l’assegnazione del personale in disponibilità, matura anche nel caso di quelle a tempo determinato oltre 12 mesi, salve quelle dei dirigenti ex artt. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e 110 del d.lgs. n. 267/2000, e che tali dipendenti devono essere in possesso “della qualifica e categoria di inquadramento occorrenti”.
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