Indicazioni ANAC su commissioni concorso e codici di comportamento

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Nella composizione delle commissioni di concorso si devono evitare tutte le ipotesi di possibile maturazione di conflitto di interesse. Nei codici di comportamento integrativi non ci si deve limitare a ripetere quanto dettato dal codice nazionale.
Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’ANAC, che nel frattempo ha fissato al 30 giugno la data per il monitoraggio dei siti internet delle PA ed al 31 luglio quello per la pubblicazione della relativa attestazione da parte degli organismi di valutazione

La composizione delle commissioni di concorso

La deliberazione dell’ANAC n. 25/2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici” si caratterizza per le indicazioni sulla composizione delle composizioni delle commissioni di gara e di concorso per evitare la insorgenza delle condizioni di conflitto di interessi e garantire l’applicazione del principio costituzionale del buon andamento e della imparzialità dell’attività amministrativa.
In mancanza di una chiara indicazione legislativa su ciò che si deve intendere per conflitto di interesse, sulla scorta dei principi dettati dalla giurisprudenza amministrativa ci viene detto che: “la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.

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