Incentivi funzioni tecniche: la Corte dei conti frena sugli automatismi

La deliberazione n. 49/2026 della Corte dei conti (Sez. Reg. di controllo del Veneto) fa chiarezza sulla legittimità di pagamenti frazionati

13 Aprile 2026
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La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, oggi incardinata nell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, continua a rappresentare un terreno scivoloso per gli Enti locali. Il caso scatenante è un quesito posto dal Presidente della Provincia di Treviso alla Corte dei conti Veneto, volto a validare un regolamento interno che prevedeva un sistema di erogazione “a step”: un primo 50% all’aggiudicazione e il restante 50% al collaudo, con l’ipotesi di liquidazioni annuali per i grandi appalti superiori al milione di euro. La questione centrale per i professionisti della PA riguarda dunque la legittimità di pagamenti frazionati o basati su scadenze temporali fisse.

Indice

Stop a pagamenti automatici

Con la deliberazione n. 49/2026/PAR, la Sezione Veneto, pur dichiarando parzialmente inammissibile il quesito per interferenza con l’attività gestionale dell’Ente, ha tracciato una linea interpretativa. Richiamando i precedenti delle Sezioni Toscana (n. 53/2023) e Lombardia (n. 120/2025), i giudici hanno ribadito che la liquidazione degli incentivi non può mai essere automatica o legata alla mera chiusura dell’esercizio finanziario.

Il cardine è il principio di competenza finanziaria potenziata: l’obbligazione sorge solo quando l’attività è conclusa e verificata. La Corte distingue chiaramente tra:

  • Impegno di spesa: che segue l’andamento dell’appalto;
  • Liquidazione: che esige l’accertamento del dirigente sul corretto svolgimento delle funzioni.

Non sono ammesse percentuali “ex ante” se queste prescindono dalla verifica sostanziale. Per la fase di affidamento, il presupposto è la conclusione della selezione del contraente; per quella esecutiva, è necessario il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

I limiti dell’autonomia regolamentare

In definitiva, sebbene l’Ente goda di autonomia nel definire i criteri di riparto, questa discrezionalità deve muoversi entro binari rigidi. La liquidazione per “quote annuali” o frazionata può essere ammessa solo se ancorata a stati di avanzamento concreti, verificabili e non meramente cronologici. Il messaggio per i responsabili dei servizi è chiaro: ogni pagamento deve essere preceduto da un’attestazione del RUP che confermi la conformità della prestazione tecnico-professionale, pena il rischio di contestazioni contabili per violazione dei principi di sana gestione finanziaria.

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