di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 3/10/2011)
Tutte le pubbliche amministrazioni,  ivi inclusi gli enti locali,  devono includere, sulla base delle previsioni  dettate dal comma 7  dell’articolo 6 del d.l. n. 78/2010 come convertito dalla  legge n.  102/2010, nella spesa per gli incarichi di consulenza, studio e  ricerca  anche gli oneri sostenuti per quelli che si caratterizzano per la   professionalità elevata. E’ questa la più importante indicazione  contenute  nella recente deliberazione n. 50 del 21 settembre 2011 delle  sezioni riunite  di controllo della Corte dei Conti.
 Tale parere è stato richiesto dalla  sezione regionale di controllo  della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna,  parere n. 18/2011, per  superare il contrasto interpretativo emerso con le  indicazioni fornite  dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti  della  Lombardia, parere n. 6/2011, che si era espressa in modo estensivo sulle   possibili deroghe rispetto ai vincoli dettati dal legislatore statale.
 
        
     
        
    
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