Il meccanismo incentivante la riscossione di IMU e TARI

Il comma 1091, articolo 1, della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145), reintroduce nell’ordinamento un meccanismo incentivante che permette di destinare una quota di gettito tributario per utilizzarla nel potenziamento della gestione delle entrate.

Ratio, presupposti e percorsi

Il potenziamento dell’Ufficio Entrate, cui è possibile finalizzare il maggior gettito è possibile solo a determinate condizioni. Così prevede, precisamente, la legge: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”. Ed ancora, con specifico riferimento alle modalità ed ai percorsi per l’incentivazione”: “…. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione». Appare, dunque, chiara la ratio della norma: assicurare risorse specifiche per potenziare, in generale, l’attività di acquisizione delle entrate comunali. Il riferimento espresso agli “obiettivi del settore entrate” permette che il fondo possa essere destinato ad incentivare tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste e ad attività non squisitamente tributarie, ma funzionali anche in via mediata ed indiretta al fine ultimo della riscossione. L’incentivo può, invero, riguardare personale di diversi uffici che in vario modo ed a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, svolgendo attività che si collocano in una relazione funzionale di pertinenza con la gestione delle entrate comunali. Per quanto attiene al profilo dell’alimentazione del Fondo, la norma è, invece, più puntuale; si fa, infatti, espresso riferimento alla riscossione dell’IMU e della TARI non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione.

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