Il conferimento di incarichi di collaborazione e professionali

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Sulla base delle disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio del 2019, legge n. 145/2018, e delle previsioni contenute nel comma 5 bis dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001, dallo scorso 1° luglio le amministrazioni pubbliche non possono conferire o prorogare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre chiarire se questo divieto riguarda tutti questi incarichi o solamente quelli che sono diretti totalmente da parte del datore di lavoro e/o in cui l’apporto personale sia prevalente. Occorre inoltre chiarire se si applica alle amministrazioni pubbliche la modifica apportata dalla legge di conversione del d.l. n. 101/2019, che limita le sanzioni per il conferimento di incarichi di collaborazione solamente a quelle che hanno un carattere prevalentemente personali, continuative ed eterodirette da parte del datore di lavoro.

Il conferimento di incarichi di co.co.co.

Dallo scorso 1° luglio le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuative o, per essere più precisi, a “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Nella lettura per lo meno maggioritaria le PA non possono neppure dare corso a proroghe di tali rapporti. Si ricorda che il divieto di rinnovo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012 (cd. di Stabilità 2013) come modifica all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001.

In questo ambito è stata data da alcuni interpreti una lettura, informalmente avallata da dirigenti del Dipartimento della Funzione Pubblica (ex pluris Università di Siena nella propria circolare sul conferimento di incarichi di collaborazione), per la quale “il legislatore ha disposto il divieto relativo, dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si caratterizzano dalla presenza della etero-organizzazione ed etereo-direzione, ovvero che siano organizzati o diretti dal committente nelle modalità esecutive. Sul punto è intervenuta anche la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che, al paragrafo 4 relativo agli incarichi di collaborazione nel settore pubblico, precisa che il comma 5 -bis prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’etero-direzione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di tali regole sono nulli e determinano responsabilità erariale. Il divieto per le pubbliche amministrazioni non si applica quindi a qualsiasi collaborazione, ma solo a quelle organizzate dal committente e di carattere esclusivamente personale. Sono quindi il grado d’ingerenza del committente nell’organizzazione – in termini spaziali e temporali – , e l’esclusività dell’apporto personale a rappresentare il discrimine tra collaborazioni legittime e non legittime”.

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