Gli ulteriori giorni di permesso per la legge 104/1992 in sanità

Approfondimento di Stefano Simonetti

Tra i molteplici interventi d’urgenza attuati dal Governo per i lavoratori dipendenti, l’art. 24 del decreto legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Anche se nel decreto viene citato il solo comma 3 sono destinatari del beneficio anche i soggetti di cui al comma 6 – cioè le persone handicappate maggiorenni in situazione di gravità – per espresso rinvio dello stesso comma 3. La norma è destinata a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Per il personale del S.S.N., conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi. L’avverbio “cumulativamente” significa, dunque, che i 12 giorni sono spalmati sul periodo temporale di due mesi per cui i soggetti che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 12 giorni nei due mesi. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Si ritiene che tale flessibilità di fruizione debba comunque essere comunicata tempestivamente…

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Il nuovo CCNL della dirigenza medica e sanitaria

Il nuovo CCNL della dirigenza medica e sanitaria

Con la firma del CCNL dell’Area della Sanità è stato fatto un altro passo avanti nella contrattazione collettiva per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Il contratto riconosce aumenti tabellari a regime pari a euro 217 medi pro capite con arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.

È previsto, inoltre, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa seppure nei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Sono stati ridefiniti i modelli relazionali sindacali, valorizzando l’istituto della partecipazione e riformulando l’informazione.

Di notevole importanza la parte dedicata agli incarichi che prevede molte innovazioni.

Il contratto collettivo interviene poi su molti aspetti normativi quali le assenze, i permessi e i congedi, le ferie, il lavoro flessibile, l’ampliamento di alcune tutele (malattie gravi, assenze per prestazioni sanitarie).

In materia di orario di lavoro e riposi, il contratto raggiunge una parziale deroga alla normativa comunitaria in favore di esigenze organizzative delle aziende sanitarie.

Infine, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 75/2017, il nuovo contratto collettivo ha revisionato alcuni aspetti del codice disciplinare, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

 

Stefano Simonetti
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di Organizzazione e gestione del personale. Già negoziatore ARAN.

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Stefano Simonetti, 2020, Maggioli Editore
39.00 €

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