È trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali, il quale ha unificato le regole per segretari comunali, provinciali e dirigenti degli enti locali. Nonostante la nuova cornice normativa, restano ancora numerosi dubbi applicativi. Per garantire un’applicazione uniforme degli istituti contrattuali, l’ARAN ha diffuso l’11 settembre 2025 una serie di orientamenti operativi.
Segretari comunali e provinciali: galleggiamento e monte salari
Per i segretari, i chiarimenti riguardano in particolare il galleggiamento in caso di segreteria convenzionata e la definizione del monte salari utile ai fini del calcolo della retribuzione di risultato.
L’istituto del galleggiamento, disciplinato dall’articolo 60, comma 5, del contratto del 16 luglio 2024, opera anche nelle segreterie convenzionate. Secondo l’ARAN, n. 35330, quando il segretario “galleggia” su un solo ente convenzionato, il diritto al galleggiamento deve sempre essere garantito, mentre le modalità di riparto dei costi sono da definire in convenzione, ad esempio con un riparto pro quota o a carico dell’ente su cui scatta il galleggiamento.
Per quanto riguarda le retribuzioni di risultato, gli importi derivanti da reggenze a scavalco non concorrono al calcolo del monte salari dei segretari, recependo la recente pronuncia della magistratura contabile lombarda (deliberazione 158/2025).
Dirigenti: incarichi, incentivi e rimborsi legali
Le precisazioni per i dirigenti riguardano diversi ambiti:
Incarichi ad interim: non sono retribuiti se conferiti al dirigente sovraordinato di una struttura temporaneamente priva di titolare, orientamento applicativo n. 35332.
Fondi del personale dirigenziale: non è possibile utilizzare per la retribuzione di risultato di altri dirigenti somme rimborsate a fronte dell’elemento di garanzia destinato a un distaccato sindacale, orientamento applicativo n. 35343.
Rimborso spese legali: l’articolo 24, comma 3, consente il rimborso anche se il patrocinio non è stato assunto direttamente per potenziali conflitti di interesse, e si estende a tutte le fasi del giudizio, orientamento applicativo n. 35336.
Quando un dirigente di un altro ente lavora in convenzione, il calcolo dell’incentivo economico per posizione e risultato non può basarsi su un orario di lavoro tradizionale. L’ARAN precisa che spetta un importo aggiuntivo pari al 30% della retribuzione di posizione dell’incarico, più una retribuzione di risultato fino al 10% del valore economico della posizione, orientamento applicativo n. 35341.
Corso formativo
Le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego
Analisi normativa e contrattuale (aggiornata alla Legge n. 137/2023). Le progressioni verso la dirigenza. Ultimo aggiornamento alla Legge di Bilancio 2025
04 Nov 2025 ore 9.00-13.00
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