Massima
È costituzionalmente illegittimo l’art. 2 legge della Regione Campania, 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 – Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell’art. 58, della legge della Regione Campania, 11 agosto 2001, n. 10 e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 – Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge regionale campana n. 10 del 2001. Tali disposizioni infatti, rispettivamente, istituiscono un fondo (Fondo “Legge 20”) per finanziare le indennità da versare al personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture politiche (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di Commissioni, dei membri dell’Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari); e un ulteriore fondo (Fondo “Legge 25”) per il personale in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale al fine di «assegnare risorse per l’assistenza agli organi istituzionali per l’incremento dell’attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative» (comma 4 dell’art. 58 della legge Regione Campania n. 10 del 2001, come novellato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2003).
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