Con la recente pronuncia qui segnalata (sez. lavoro 7 settembre 2012, n. 14999), la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema inerente i risvolti di carattere disciplinare connessi all’applicazione, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dell’istituto civilistico disciplinato dall’art. 1460 c.c., quello dell’eccezione d’inadempimento. È proprio dal testo della norma codicistica che conviene prendere le mosse: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Eccezione di inadempimento e licenziamento di dipendente comunale
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