La Corte di Cassazione con successivi interventi precisa gli esatti limiti temporali degli incarichi dirigenziali affidati dagli enti locali ai sensi dell’
art.110 comma 1 TUEL. La problematica nasce dalla particolare normativa speciale per l’affidamento di tali incarichi disposta dal TUEL e dalla possibile correlazione con le altre disposizioni di raccordo di altra normativa speciale contenuta nel TUPI (
d.lgs.165/2001), oltre alle eventuali indicazioni rinvenibili dalla normativa contrattuale sui dirigenti degli enti locali. In questo articolo, anche a fronte delle recenti indicazioni rivenienti dalla nomofilachia civile, si cercherà di stabilire una possibile corretta definizione della durata dei contratti, sia nei termini minimi che in quelli massimi, anche al fine di adeguare i contratti stipulati
medio tempore.
La correlazione tra il TUEL e il TUPI
Al fine di poter comprendere esattamente gli ambiti di manovra sul conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto, è fondamentale definire una correlazione tra le disposizioni speciali dettate dalla normativa degli enti locali definita dall’art.110, comma 1, TUEL e l’art.19 del D.lgs.165/2001 sul lavoro pubblico nelle pubbliche amministrazioni.
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Novità editoriale:

La riforma della trasparenza
di Luigi Oliveri
Come cambia il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
Commento articolo per articolo della nuova disciplina
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– Responsabile per la trasparenza
– Compiti degli Oiv
– Compiti dell’Anac
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