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La delibera n. 80/2026/PAR conferma che gli spazi aperti dal decreto PA 2025 non escludono quelli dell’articolo 33 del Dl 34/2019. Due strumenti autonomi, cumulabili solo al ricorrere di precisi presupposti.
Il quesito era stato sottoposto alla Sezione dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana: una Regione che abbia già saturato la facoltà di incremento offerta dal decreto PA 2025 può comunque ricorrere al meccanismo correttivo dell’art. 33 qualora il personale in servizio risulti superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018? La risposta della Corte è positiva, ma condizionata.
Due norme, due finalità: il nodo interpretativo che le Regioni attendevano di sciogliere
Con la deliberazione n. 80/2026/PAR, adottata il 7 maggio 2026, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha fornito un chiarimento sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate fino al 48% degli stipendi tabellari 2023, introdotto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025. L’incremento, precisa la Corte, non assorbe né neutralizza il meccanismo di adeguamento del limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34/2019. I due strumenti, pur operando sulla medesima materia, rispondono a finalità distinte e possono convivere (ma solo all’interno di una sequenza logica precisa, senza automatismi o sovrapposizioni).
Il meccanismo dell’art. 33: una regola strutturale che nessun altro incremento può cancellare
L’art. 33 del d.l. 34/2019 ha introdotto un sistema di gestione dinamica della spesa di personale fondato sulla sostenibilità finanziaria, superando il vecchio regime del turn-over. Tra le sue previsioni, l’ultimo periodo del comma 1 stabilisce un meccanismo di adeguamento automatico del tetto al trattamento accessorio, fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e volto a preservare l’invarianza del valore medio pro capite del fondo e delle risorse per le posizioni organizzative, prendendo come base di riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Quando un Ente assume nuovo personale, il limite complessivo del fondo si “spalma” su un numero maggiore di dipendenti, riducendo il valore medio individuale. La norma interviene proprio per neutralizzare questo effetto, consentendo un adeguamento proporzionale del tetto. Tale meccanismo opera come regola strutturale del sistema e non può essere disattivato dall’utilizzo di altre facoltà normative.
Il decreto PA 2025: uno strumento perequativo, non sostitutivo
L’art. 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 persegue invece una finalità perequativa: consentire agli Enti territoriali di ridurre il divario retributivo accumulato rispetto alle Amministrazioni statali, accentuatosi a seguito dei rinnovi contrattuali degli ultimi anni. La norma autorizza un incremento della componente stabile del Fondo (in deroga esplicita al tetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) fino al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari, prescindendo da qualsiasi variazione del personale in servizio.
Due sono le condizioni imprescindibili:
1) il rispetto dei vincoli di sostenibilità di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019;
2) la preventiva asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell’organo di revisione.
È inoltre previsto un obbligo di tracciabilità in sede di conto annuale: in caso di inadempimento, il 25% delle risorse incrementali diventa indisponibile per la contrattazione integrativa fino alla regolarizzazione.
Le regole operative per gli uffici
Il parere della Corte dei conti chiarisce che l’ente che abbia già utilizzato integralmente la facoltà offerta dal decreto PA 2025 è comunque tenuto, al termine di ciascun esercizio finanziario, a compiere una verifica in due fasi:
1) accertare se il personale in servizio risulti numericamente superiore a quello del 31 dicembre 2018 e, in caso affermativo…
2) verificare se tale incremento abbia effettivamente eroso il valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro del 2018.
Solo in presenza di entrambe queste condizioni l’Ente potrà procedere all’adeguamento del limite ex art. 33 e, ove ne ricorrano i presupposti normativi o contrattuali, a un corrispondente incremento del Fondo.
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