Commissioni concorsuali: la sostituzione dei componenti non determina la nascita di un nuovo organo

Focus sul Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sez. Giurisdizionale), 20 novembre 2025, n. 170

15 Maggio 2026
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sez. Giurisdizionale), 20 novembre 2025, n. 170 enuncia un principio destinato a incidere sull’ordinamento delle procedure selettive accademiche: la sostituzione, anche integrale, dei componenti di una commissione concorsuale non determina la nascita di un nuovo organo, né impone la ripetizione delle attività già svolte. Il potere di fissare i criteri valutativi, una volta esercitato, non può essere revocato né ri-esercitato.

Il caso: una procedura travolta dalle dimissioni a catena

La vicenda trae origine da una procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Messina per la chiamata di un professore. Nel corso delle operazioni, la commissione originariamente nominata si è dimessa in blocco; una nuova composizione ha ripreso i lavori e, dopo ulteriori dimissioni di due componenti, la procedura è giunta a conclusione con la nomina del vincitore.

Il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso della candidata esclusa, ritenendo che la seconda commissione (avendo già conoscenza dei nomi dei partecipanti) non avrebbe potuto fare propri i criteri valutativi fissati dalla prima, in violazione del principio di imparzialità. La sentenza di primo grado aveva ordinato la ripetizione dell’intera procedura concorsuale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ribaltato tale impostazione, accogliendo gli appelli proposti dal candidato vincitore e dal candidato idoneo e respingendo integralmente il ricorso originario.

«Al variare, per qualsiasi ragione, di uno, o più, o eventualmente anche tutti i componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte.»

L’organo sopravvive ai suoi componenti

Il Collegio afferma che la soggettività giuridica di un organo collegiale, quale la commissione concorsuale, rimane invariata a prescindere dal mutamento, anche totale, delle persone fisiche che lo compongono. La sostituzione dei commissari configura una mera “successione funzionale”, mai una “novazione soggettiva” dell’organo. La commissione, una volta costituita, esiste come entità giuridica autonoma e persistente.

Perciò i criteri di valutazione legittimamente adottati dalla commissione nella sua composizione originaria (in un momento anteriore alla formale conoscenza dei nominativi dei candidati, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata) non possono essere né rideterminati né “confermati” dai nuovi componenti subentrati. Tali criteri sono già definitivamente cristallizzati. Il potere di modificarli si è consumato nel momento in cui la commissione (in qualsiasi composizione) ha acquisito formale conoscenza dell’identità dei candidati.

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