Danno erariale se l’ente concede l’aspettativa a personale interno per l’assunzione nello staff del sindaco

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

L’erogazione dell’elemento del salario accessorio onnicomprensivo, disposto in favore dello staff del sindaco, non può essere attribuito al personale interno messo in aspettativa, eludendo in tal modo il dettato legislativo che prevede tale possibilità esclusivamente in caso di assunzione di personale con rapporto di lavoro presso una amministrazione pubblica diversa da quella conferente l’incarico. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, terza Sezione giurisdizionale di appello (sentenza n.76/2020) che, sul ricorso del Procuratore generale, ha annullato l’assoluzione ottenuta dal sindaco nel giudizio di primo grado per mancanza dell’elemento soggettivo, essendo la nomina di competenza della giunta comunale e non del primo cittadino. I giudici di appello, pertanto, hanno condannato il sindaco al danno erariale, per gli emolumenti corrisposti, in modo illegittimo, al personale interno a tempo indeterminato nominato, in considerazione della competenza intestata al sindaco all’emissione del decreto di nomina del personale interno con contratto a tempo determinato.

La vicenda

La Procura della Corte dei conti ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha assolto il sindaco, da responsabilità erariale per la nomina illegittima di personale nel suo staff (art. 90 del TUEL), giustificando la carenza dell’elemento soggettivo in capo al sindaco trattandosi di un adempimento organizzativo di competenza della giunta comunale. A dire della Procura il Collegio contabile avrebbe errato non considerando che spetti al Sindaco l’iniziativa di assumere i soggetti ai sensi del detto articolo 90 del TUEL, era su di lui che incombeva l’onere per l’organizzazione dell’ufficio a nulla rilevando una responsabilità del Dirigente. Inoltre, la Procura ha lamentato anche la qualificazione dei compiti affidati di addetto alla segreteria del sindaco e di cerimoniere e quello di portavoce del sindaco, non potevano qualificarsi quali incarichi di indirizzo e controllo così come intesi dall’art. 90 del TUEL.

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