Continua il conflitto tra organi istituzionali in merito ai compensi alle avvocature comunali, nonostante le recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2014, n. 114. Si è subito pensato che il legislatore avesse seguito l’impostazione della Ragioneria Generale dello Stato, la quale nel parere del 4 settembre 2013, prot. 72010, aveva avuto di precisare come non fosse possibile “finanziare il pagamento di incentivi professionali – con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese – con risorse di bilancio attraverso le ordinarie azioni contabili. Tali risorse infatti, non rispettando il requisito della auto alimentazione, sono assoggettate ai vincoli dettati dall’articolo 1, comma 557 della legge n. 266/2006 e dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010”.
Continua la confusione sui compensi allavvocatura comunale. Nuovo revirement della giustizia contabile
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