Nei concorsi pubblici della nuova Pubblica Amministrazione il fattore tempo entra legittimamente nel calcolo del merito. Con la sentenza del TAR Lazio (Sez. IV ter) del 27 agosto 2025, n. 15825, il tribunale ha confermato la validità delle clausole di bando che prevedono il raddoppio del punteggio attribuito al titolo di laurea quando questo sia stato conseguito entro i sette anni precedenti alla domanda di partecipazione. La scelta, chiarisce il giudice amministrativo, non vuole introdurre scorciatoie né favoritismi, ma si giustifica come una precisa opzione legislativa contenuta nell’articolo 14 del decreto-legge n. 80/2021, uno dei pilastri del reclutamento per il rafforzamento della PA.
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Un criterio approvato dalla normativa
Il caso nasce dall’impugnazione degli esiti di un concorso della Giustizia amministrativa: il ricorrente contestava, tra l’altro, la legittimità del punteggio “premiale” riconosciuto ai titoli di studio più recenti. Il TAR ha però respinto la censura, ritenendo il criterio coerente con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
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Trovare equilibrio tra esperienza e possibilità
Il cuore della decisione sta nella lettura “sostanziale” del principio di uguaglianza. Secondo il TAR, premiare la laurea conseguita in un arco temporale ristretto non significa penalizzare chi ha più esperienza, ma compensare uno squilibrio oggettivo. I candidati che hanno conseguito il titolo da molti anni, infatti, hanno avuto più tempo per arricchire il curriculum con master, specializzazioni e altri titoli post-laurea, spesso anch’essi valutabili.
Il punteggio extra per il titolo “fresco” serve dunque a rendere comparabili le chance di partenza, valorizzando competenze aggiornate, familiarità con il quadro normativo più recente e un bagaglio formativo immediatamente spendibile nella PA che cambia. In questa prospettiva, l’esperienza non viene sminuita, ma bilanciata con l’esigenza di attrarre profili giovani e pronti a operare in contesti organizzativi e digitali in evoluzione.
Le ricadute pratiche per candidati e Amministrazioni
La sentenza offre indicazioni chiare sia ai candidati sia alle Amministrazioni. Chi partecipa ai concorsi deve sapere che il titolo di accesso non può valere come titolo “ulteriore”, anche se di secondo livello, e che le regole di bando ispirate al dl 80/2021 hanno solide basi giuridiche. Per le PA, invece, il verdetto rafforza la legittimità di criteri selettivi orientati al ricambio generazionale e alla qualità delle competenze.
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