Concorsi pubblici, il bando deve essere interpretato in modo strettamente letterale

5 Aprile 2024
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Il TAR Lazio, (Sez. I quater), con la sentenza 13 febbraio 2024, n. 2960, ha stabilito che il bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego deve essere interpretato in modo strettamente letterale, senza possibilità di integrazioni interpretative.

L’Amministrazione non agisce in maniera legittima nel sottoporre ai candidati quesiti su materie diverse da quelle indicate nel bando. Questo perché l’interpretazione integrativa delle clausole del bando frustrerebbe i principi di affidamento e parità di trattamento dei candidati, nonché il principio di “autovincolo” del bando che l’Amministrazione deve rispettare per la conduzione della procedura selettiva.

Il fatto

Nel caso specifico, il Ministero dell’Interno aveva indetto un concorso per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Nel bando era prevista una prova preselettiva con l’indicazione delle materie oggetto d’esame. Un candidato ha partecipato al concorso ottenendo un punteggio leggermente inferiore a quello richiesto per l’accesso alle fasi successive. Il candidato ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione, contestando l’eccesso di potere dell’Amministrazione per violazione dell’art. 7 del bando, in quanto tre delle domande somministrate non erano riconducibili alle materie indicate nel bando. Il Ministero dell’Interno si è difeso sostenendo la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse del ricorrente, nonché l’infondatezza delle sue argomentazioni. Il Tar ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ammettendolo con riserva alle fasi successive della procedura selettiva.

Il TAR ha respinto l’eccezione sulla tardività del ricorso, in quanto è stato presentato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso e dell’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva. Inoltre, il TAR ha sottolineato che il ricorrente avrebbe potuto impugnare il bando solo dopo aver avuto piena conoscenza dell’esito negativo della prova.

Riguardo al difetto di legittimazione ed alla carenza di interesse, il TAR ha considerato superata la “prova di resistenza” poiché, se al posto delle domande a cui il ricorrente non ha risposto fossero state sottoposte domande relative alle materie indicate nel bando, avrebbe ottenuto un punteggio superiore all’ultimo candidato ammesso. Inoltre, il Tribunale ha precisato che non era possibile calcolare con certezza la resistenza eliminando le domande contestate da tutti i partecipanti, in quanto a ciascun partecipante erano state assegnate domande diverse.

Per quanto riguarda il merito del ricorso, il TAR ha rilevato che due delle domande del test non riguardavano la materia “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”, ma un ambito diverso, ovvero la storia internazionale. Pertanto, prescindendo dal terzo quesito, da cui il ricorrente non avrebbe tratto vantaggi aggiuntivi, il TAR ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per rideterminare il punteggio e consentire al ricorrente di accedere alle fasi successive della procedura selettiva.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e gli è stata concessa l’ammissione definitiva alle fasi successive del concorso, stabilizzando gli esiti delle prove sostenute dal ricorrente durante la fase cautelare. Il Collegio ha basato la sua decisione sull’orientamento consolidato che interpreta le clausole del bando secondo il loro tenore letterale, escludendo applicazioni integrative.

La decisione

Questa sentenza del TAR Lazio ha importanti implicazioni pratiche ed operative. I quesiti somministrati ai candidati durante la prova preselettiva devono essere attinenti alle materie indicate nel bando. L’Amministrazione è vincolata a sottoporre ai candidati solo domande pertinenti, senza poter integrare in modo interpretativo i significati delle clausole del bando. L’integrazione delle clausole del bando porterebbe alla violazione dei principi di parità di trattamento ed affidamento dei concorrenti. Il bando, essendo la lex specialis del concorso pubblico, deve mantenere la sua validità e garantire i diritti dei concorrenti. Pertanto, l’Amministrazione non può disapplicare il bando e deve attenersi ad esso durante lo svolgimento della procedura selettiva.

Il testo discute del principio di “lex specialis” nel contesto dei concorsi pubblici. Si afferma che la “lex specialis” è immutabile e che il bando di concorso deve mantenere la sua validità e garantire l’equità per i concorrenti. Si fa riferimento a una sentenza del Tar Lazio che afferma che il principio di “autovincolo” impedisce all’amministrazione di disapplicare il bando e che il bando stesso vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione senza lasciare spazio a discrezionalità. Questo orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha equiparato le clausole del bando di concorso all’offerta al pubblico secondo l’articolo 1336 del codice civile.

Si afferma inoltre che l’interpretazione delle clausole del bando di concorso, così come di tutti gli atti amministrativi, è soggetta ai canoni interpretativi dei contratti stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, in particolare al principio di interpretazione letterale. Si sottolinea che la preferenza accordata a questo criterio rappresenta un’inversione dell’ordine gerarchico tradizionale dei canoni civilistici. Infatti, rispetto agli atti amministrativi, è necessario indagare l’effettiva volontà dell’amministrazione solo in presenza di clausole oscure ed equivoche.

In conclusione, si afferma che l’unica situazione in cui la giurisprudenza ammette l’integrazione ermeneutica delle clausole del bando di concorso è quando queste presentano evidenti ambiguità e si deve optare per il significato più favorevole all’ammissione del candidato, a condizione che ciò non contrasti con interessi pubblici di rango superiore.

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