Massima
E’ illegittimo un concorso per posti di dirigente della pubblica amministrazione, nel caso in cui, dai verbali delle operazioni concorsuali, risulti chiaramente che la Commissione giudicatrice ha omesso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione e correzione delle prove scritte; in tal caso, infatti, il concorso è da ritenersi esperito in violazione dell’art. 12, del d.p.r. n. 487 del 1994 sul rilievo che la predeterminazione dei criteri è in effetti essenziale per comprendere l’iter logico che ha portato all’assegnazione del voto numerico, sia con riguardo all’alternativa sufficienza/insufficienza, che con riguardo alla distinzione in termini di punteggio tra i candidati che hanno svolto una prova che ha superato il punteggio minimo di sufficienza.
Fatto
L’aspirante dirigente ha chiesto l’annullamento del concorso evidenziando in fatto di essersi classificato alla posizione n. 42 della graduatoria del concorso di interesse (12 posti di dirigente ambientale) con la valutazione complessiva di 70,164 punti, a più di sei punti di distanza dal dodicesimo in graduatoria.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità a causa della totale omissione di predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte e delle prove pratiche, con violazione del disposto di cui all’art. 12 del d.p.r. 487/1994; a ciò si aggiunga, la motivazione discorsiva allegata al giudizio numerico espresso ritenuta generica e comunque tardiva, l’errata verbalizzazione delle sedute….
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Fonte immagine: IStockPhoto
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