Concorsi e graduatorie: criteri e modalità di valutazione delle prove scritte

Il TAR Lombardia si pronuncia in merito ad una procedura concorsuale bandita per l’assunzione di dirigenti in un caso in cui la Commissione di concorso ha omesso di predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove

1 Dicembre 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il TAR Lombardia si pronuncia in merito ad una procedura concorsuale bandita per l’assunzione di dirigenti in un caso in cui la Commissione di concorso ha omesso di predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove. Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, 26 novembre 2021, n. 2617.

Massima

E’ illegittimo un concorso per posti di dirigente della pubblica amministrazione, nel caso in cui, dai verbali delle operazioni concorsuali, risulti chiaramente che la Commissione giudicatrice ha omesso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione e correzione delle prove scritte; in tal caso, infatti, il concorso è da ritenersi esperito in violazione dell’art. 12, del d.p.r. n. 487 del 1994 sul rilievo che la predeterminazione dei criteri è in effetti essenziale per comprendere l’iter logico che ha portato all’assegnazione del voto numerico, sia con riguardo all’alternativa sufficienza/insufficienza, che con riguardo alla distinzione in termini di punteggio tra i candidati che hanno svolto una prova che ha superato il punteggio minimo di sufficienza.

Fatto

L’aspirante dirigente ha chiesto l’annullamento del concorso evidenziando in fatto di essersi classificato alla posizione n. 42 della graduatoria del concorso di interesse (12 posti di dirigente ambientale) con la valutazione complessiva di 70,164 punti, a più di sei punti di distanza dal dodicesimo in graduatoria.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità a causa della totale omissione di predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte e delle prove pratiche, con violazione del disposto di cui all’art. 12 del d.p.r. 487/1994; a ciò si aggiunga, la motivazione discorsiva allegata al giudizio numerico espresso ritenuta generica e comunque tardiva, l’errata verbalizzazione delle sedute….

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

******

Fonte immagine: IStockPhoto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento