La sottoposizione del dipendente al controllo medico fiscale, da disporsi a cura dall’amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni recate dall’art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 e dal d.m. n. 206 del 18 dicembre 2009, il quale prevede che in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, giorni non lavorativi e festivi compresi, pone un obbligo che, qualora violato da parte del dipendente comporta due distinte reazioni da parte dell’ordinamento.
Assenza al controllo medico e decadenza dal trattamento economico
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