Nuovo indirizzo interpretativo
Il Ministero ha ritenuto applicabile la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi.
Pertanto, eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione (per esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite con i voucher) non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione.
Posso pertanto accedere all’anticipo pensionistico anche coloro che hanno lavorato per un breve periodo dopo la conclusione delle prestazioni di disoccupazione. L’importante è che il lavoro svolto dopo la ricezione dell’assegno abbia avuto durata non superiore a 6 mesi.
Istruzioni
Le nuove domande di certificazione per l’accesso all’APE sociale verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, mentre quelle che sono state respinte, in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione, saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto.
I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
LEGGI IL MESSAGGIO INPS n. 4195
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