Alcune riflessioni in materia di assunzioni puntualizzate dai giudici contabili dopo il D.P.C.M. 17 marzo 2020 al Decreto Crescita

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il mutamento delle regole sul turn-over e degli spazi assunzionali sono giunti all’esame dei giudici contabili (Corte dei conti, Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2020) che, pur risolvendo un quesito posto da un Comune di piccole dimensioni, hanno cercato di far chiarezza sulle nuove regole recate dal d.l. 34/2019 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020.

I limiti per le assunzioni dei Piccoli Comuni

Prima dell’applicazione delle nuove regole stabilite nel Decreto Crescita, i limiti di spesa del personale dei piccoli comuni non avrebbe dovuto essere in ogni caso superiore alla spesa quella sostenuta nell’anno 2008. Questi piccoli enti, quindi, non trovando applicazione il vincolo del turn-over, avrebbero potuto procedere con concorso pubblico anche in presenza di un posto liberatosi per mobilità volontaria. Questo principio è stato confermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/2019) secondo cui “Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008”.

Le novità dal Decreto Crescita sulle assunzioni

Per la Sezione Emiliano Romagnola, le precedenti regole per le assunzioni di personale dei piccoli comuni, non sono più valide in quanto ora soggette alle nuove disposizioni contenute nel d.l. 34/2019 e dal suo decreto attuativo (D.P.C.M. 17 marzo 2020). In particolare, a partire dall’anno 2020 (precisamente dal 20 aprile), tutti i comuni compresi quelli piccoli, dovranno rispettare le regole stabilite dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, secondo cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno essere effettuate “sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *