Gli Enti locali possono affidare la direzione dell’avvocatura civica anche a personale non dirigenziale. Con la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), del 6 febbraio 2026, n. 963, si fissano i criteri di legittimità: ciò che conta non è la qualifica formale del responsabile, ma la garanzia concreta di autonomia e indipendenza della funzione legale dell’Ente.
Indice
Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Nessuna norma vigente impone agli Enti locali di attribuire la responsabilità dell’avvocatura civica a un soggetto con qualifica dirigenziale. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 963/2026, pronunciandosi sui ricorsi nn. 5292/2025 e 6746/2025. La scelta del modello organizzativo rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione, nell’ambito delle prerogative di macro-organizzazione riconosciute agli Enti locali dall’ordinamento. La decisione si inserisce nel quadro delle riforme organizzative che molti Comuni stanno adottando, spesso in risposta a vincoli di bilancio o alla carenza di figure dirigenziali disponibili.
Autonomia funzionale: il vero criterio di legittimità
Il punto nodale della sentenza riguarda il rapporto tra assetto organizzativo interno e tutela dell’indipendenza professionale dell’avvocato pubblico. Secondo i giudici, ciò che rileva non è la qualifica del responsabile dell’ufficio, bensì l’effettiva garanzia di autonomia nella trattazione degli affari legali.
Tale condizione si considera soddisfatta quando l’avvocatura è posta in diretta dipendenza funzionale dal vertice dell’Ente, senza intermediazioni con la struttura burocratica generale. Di conseguenza, anche la configurazione dell’ufficio con incarichi di elevata qualificazione (EQ) non integra di per sé una violazione normativa, né determina automaticamente un vulnus all’autonomia professionale.
Istruzioni pratiche per i Comuni
La sentenza offre agli Enti locali una base giurisprudenziale solida per organizzare l’avvocatura civica con maggiore flessibilità. In concreto:
- è legittimo affidare la direzione dell’ufficio legale a un avvocato non dirigente, anche con incarico EQ;
- l’Ente deve garantire che l’avvocatura risponda direttamente al vertice politico-amministrativo (sindaco o segretario comunale), senza filtri burocratici intermedi;
- solo una compromissione effettiva dell’indipendenza funzionale può determinare l’illegittimità delle scelte organizzative adottate.
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