Giornata lavorativa nella festività del Santo Patrono: il chiarimento dell’ARAN

L’orientamento applicativo che chiarisce la distinzione tra prestazioni occasionali e attività svolte in regime di turnazione

 

14 Luglio 2025
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L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è intervenuta per fare chiarezza su un tema che periodicamente solleva dubbi tra i dipendenti pubblici: come deve essere considerata la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva dedicata al Santo Patrono?

Secondo quanto indicato nell’orientamento applicativo identificato con il n. 35087, occorre distinguere tra due diverse situazioni. Nel caso in cui un dipendente svolga attività lavorativa in modo occasionale durante la festività del Santo Patrono, si applica la disciplina prevista per il giorno festivo infrasettimanale. In particolare, il riferimento normativo è l’articolo 24, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000, integrato successivamente dall’articolo 14 del CCNL del 5 ottobre 2001. In base a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto, su propria richiesta, a un riposo compensativo equivalente oppure alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per le prestazioni festive. Si tratta quindi di una tutela che riconosce il carattere eccezionale della prestazione svolta in un giorno che, a tutti gli effetti, conserva natura festiva.

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Diverso è il caso del personale turnista, cioè di coloro che, per via della loro articolazione dell’orario settimanale, si trovano ordinariamente in servizio anche durante giornate festive, come quella del Santo Patrono. In questo contesto si applica quanto previsto dall’art. 30, comma 5, lettera d), del CCNL del 16 novembre 2022. Tale norma riconosce al dipendente una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione per le ore di lavoro prestate durante la festività. Tuttavia, qualora la contrattazione integrativa di ente lo preveda, è possibile sostituire tale compenso economico con un pari numero di ore di riposo compensativo, lasciando così al lavoratore la possibilità di scegliere tra una valorizzazione economica immediata o un recupero in termini di tempo libero.

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