Manovrina – Testo coordinato e nota riepilogativa Anci

Con comunicato del 31 maggio 2017 l’ANCI pubblica il testo coordinato del DL 50/2017 e la nota riepilogativa Anci sulle novità introdotte in sede di conversione al testo della ‘manovrina’.

Nella seduta del 30 maggio il Governo ha posto sul provvedimento la questione di fiducia che ha ricevuto l’ok della Camera, con 315 voti a favore, 142 contrari e 5 astenuti.  La votazione sulla conversione decreto legge 50/2017 è avvenuta sul maxiemendamento identico al testo licenziato dalla commissione Bilancio di Montecitorio.

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Ecco gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio riguardanti il personale

NUOVE CAPACITÀ ASSUNZIONALI

Il D.L. 50/2017 aveva modificato, con l’art. 22, comma 2, le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 che avevano ridotto le capacità assunzionali dei comuni al 25% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, prevedendo per gli anni 2017 e 2018 un ampliamento del turn over al 75% anche per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Un emendamento approvato al citato D.L. in sede di conversione in legge, aumenta le capacità assunzionali per i comuni di minore dimensione demografica (comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti) al 100% delle cessazioni, purché in presenza di una spesa del personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Vengono introdotte nuove norme per favorire l’incremento delle prestazioni richieste al personale della polizia locale che sia finanziato con risorse di terzi, purché le prestazioni siano inerenti alla materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente.

Le citate risorse finanziarie, poste a carico dei soggetti organizzatori o promotori dell’evento, possono essere vincolate alle ore aggiuntive (straordinari) corrisposti al personale della polizia locale che abbia effettuato le citate prestazioni aggiuntive. La norma prevede che tali ore di straordinario pagate da terzi non siano considerate utili ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso, mentre la distribuzione al personale dovrà avvenire sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

Sempre per il personale della polizia locale delle Province e delle città metropolitane, si prevede che le risorse acquisite ai sensi del codice della strada (art. 208) possono essere destinate per gli anni 2017 e 2018 al finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale (salario fondamentale ed accessorio).

UNIONE DEI COMUNI E FUSIONI

Sono state inserite altre agevolazioni per le forme associative degli enti locali (Unioni dei comuni) prevedendo quanto segue:

  • i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte;
  • passaggio semplificato del personale tra i comuni aderenti e l’unione dei comuni, senza necessità di attivazione della procedura delle mobilità volontaria, ossia trattare il citato passaggio come mobilità interna con accodo tra comune, unione dei comuni e personale trasferito;
  • si amplia il calcolo di riferimento della spesa del personale in caso di istituzione di nuovi comuni a seguito di fusione, prevedendo che il non superamento della spesa del personale dei singoli comuni che effettuino la citata fusione non sia quella dell’anno precedente alla fusione ma quella sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione.

PERSONALE DELLE PROVINCE

In merito alle posizioni dirigenziali delle Province si attenuano i divieti per l’assunzioni e/o mobilità del personale dirigenziale a tempo indeterminato previste dalla legge di stabilità 2015, prevedendo la possibilità delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario avuto riguardo allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

 

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