ARAN – Limite massimo per la costituzione di rapporti di lavoro part time

Orientamenti applicativi ARAN 18/11/2016 n. RAL_1878

La percentuale del 25%, prevista dall’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come limite massimo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale (part time), trova applicazione solo nel caso di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale o anche nel caso di assunzione ex novo di un dipendente a tempo parziale, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni?
In tale ultima ipotesi come deve essere calcolata la percentuale del 25% nel caso di assunzione nell’ambito della categoria B, la cui relativa dotazione organica prevede tre posti a tempo pieno, dei quali:

– uno è coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
– uno non è coperto, in quanto l’ente si avvale di un lavoratore di altro ente, ai sensi dell’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004;
– uno è quello vacante che l’ente intende ricoprire con l’assunzione d un nuovo dipendente a tempo parziale?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in base all’art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale è contenuta nel limite massimo quantitativo del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria;
b) la suddetta percentuale del 25%, come limite massimo, è unica e vincola l’ente con riferimento ad entrambe le possibili modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e cioè sia nel caso di specifiche assunzioni con tale particolare tipologia di rapporto di lavoro, sia in quello della trasformazione (su richiesta del personale) a tempo parziale di precedenti rapporti di lavoro a tempo pieno;
c) tale contingente quantitativo, in base alle previsioni contrattuali, è insuperabile, salva l’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, delle previsioni del comma 11 dello stesso articolo;
d) nella fattispecie esposta, come si evince dalle indicazioni fornite, nella dotazione organica della categoria B del vostro ente, sono previsti solo tre posti a tempo pieno;
e) in base al citato art.4, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, applicando la riportata percentuale del 25%, nell’ambito della categoria B, è possibile la costituzione di un solo rapporto di lavoro a tempo parziale (25% di 3, con arrotondamento per eccesso all’unità);
f) poiché nella categoria B è già stato costituito un rapporto di lavoro a parziale, ad avviso della scrivente Agenzia, relativamente a tale categoria l’ente ha già utilizzato tutti gli spazi possibili per tale tipologia di rapporto di lavoro.

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