Il dipendente pubblico in malattia deve essere reperibile e quindi farsi trovare a casa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L’obbligo di reperibilità è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali.
L’assenza da casa del lavoratore durante le fasce orarie della visita medica fiscale è giustificata in caso di particolari situazioni, purché documentate, che hanno reso necessaria la presenza del lavoratore in un altro luogo per evitare gravi conseguenze per sé e per i componenti il suo nucleo familiare (es. visite mediche, terapie sanitarie, accertamenti specifici prescritti dal medico). Sul dipendente ricade quindi l’obbligo di provare l’esistenza del giustificato motivo al fine di evitare le sanzioni.
Il lavoratore che salta la visita fiscale è tenuto a presentarsi per il controllo medico il giorno successivo non festivo presso l’ambulatorio del medico dell’Inps.
In caso di seconda assenza, se lo stesso non presenta giustificazioni valide entro dieci giorni, l’Inps provvederà a sospendere il 50% del trattamento economico fino al termine della malattia.
In caso di terza assenza, l’indennità è sospesa del tutto.L’assenza ripetuta, e ingiustificata, alle visite fiscali costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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