Vincoli per le collaborazioni

Spesa contenuta nel 50% di quanto sostenuto nel 2009

Marcello Serra 1 Giugno 2012
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Specifici vincoli finanziari sono dettati per le principali forme di collaborazione: la spesa per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere contenuta, unitamente a tutte le forme di assunzione flessibile, entro il tetto del 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009; per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza si applica il tetto del 20% di quanto speso nell’anno 2009. Al di fuori di tali limitazioni rimangono esclusivamente gli incarichi professionali, ma l’ambito di loro applicazione è rigidamente circoscritto da parte del legislatore. Attraverso questo insieme di vincoli, oltre che attraverso la introduzione di drastiche limitazioni procedurali, si vuole pervenire al risultato di ridurre drasticamente tale spesa. Tutte le rilevazioni, da ultimo il rapporto della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico, confermano che la terapia sta funzionando, visto che il numero e la spesa per gli incarichi conferiti ai soggetti esterni stanno rapidamente decrescendo, anche se in molti casi si utilizza il paravento del conferimento dell’incarico ad una società: in questo modo si ritiene che sia più agevole assimilare lo stesso ad una prestazione professionale, cioè alla erogazione di un servizio. Nella direzione della limitazione degli incarichi a soggetti esterni spinge anche la drastica sanzione prevista dal legislatore in caso di inadempienza: il maturare di responsabilità amministrativa e disciplinare in capo ai soggetti che si sono resi responsabili di tale inadempienza. Occorre ricordare che al di fuori del tetto di spesa si pongono gli incarichi, sia di collaborazione coordinata e continuativa sia occasionali, che sono finanziati interamente da altri soggetti, con particolare riferimento ai finanziamenti comunitari ed a quelli provenienti da privati: in questo modo infatti non si grava sulle risorse dell’ente.Prima di conferire un incarico ad un soggetto esterno i dirigenti devono verificare l’assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente o, quanto meno, accertare motivatamente che esse non possono essere utilizzate. Si deve ricordare che, fatte salve le eccezioni dettate in modo tassativo dal legislatore, occorre che il collaboratore sia in possesso della laurea e che la prestazione possa essere qualificata come di elevato contenuto professionale. Ed ancora, la scelta deve essere adeguatamente motivata, previa una ampia pubblicità ed utilizzando principi selettivi che sono stati predeterminati e resi noti. Il contenuto della prestazione non deve in alcun modo corrispondere allo svolgimento delle normali attività di ufficio o ai cd doveri istituzionali: occorre che la prestazione si concretizzi nello svolgimento di attività ulteriori che devono essere caratterizzate dalla necessità del loro completamento entro un arco temporale limitato. Le modalità di svolgimento della prestazione devono differire radicalmente da quelle con cui viene svolto il lavoro subordinato: quest’ultimo è caratterizzato dalla messa a disposizione del dipendente, mentre nel caso degli incarichi di collaborazione esso ha un oggetto predeterminato e circoscritto. Il compenso deve essere determinato sulla base di criteri oggettivi in relazione alla quantità e qualità del contenuto della prestazione richiesta.Le amministrazioni devono comprendere gli incarichi di collaborazione nell’ambito di una specifica programmazione, salvo che per quelli relativi a prestazione obbligatorie che non possono essere rese in altro modo. Essi vanno pubblicati sul sito internet dell’ente e vanno comunicati all’anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della funzione pubblica. Se il loro importo è superiore a 5 mila euro devono essere trasmessi anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Occorre infine, compito a cui può essere preposto il dirigente finanziario, verificare che gli oneri siano compresi per i co.co.co. nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 e per quelli di studio, consulenza e ricerca nel tetto del 20% della spesa sostenuta allo stesso titolo in tale anno.

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