Valutazione del dipendente pubblico: mancata conoscenza degli obiettivi espone la PA al pagamento del danno da perdita di chance

Approfondimento di V. Giannotti

La Corte di Cassazione ha sempre negato la possibilità di riconoscere al dipendente pubblico la retribuzione di risultato, ovvero i compensi per produttività, in mancanza di una preventiva assegnazione degli obiettivi e/o in assenza del loro raggiungimento tanto che, se erogati, espongono i responsabili ad un possibile danno erariale (ex multis Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48).

Proprio in riferimento agli enti locali, era stato precisato come, ai titolari di posizione organizzativa, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s’interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall’art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell’Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione (Cass. 12 ottobre 2011 n. 20976; Cass. 7 maggio 2013 n.10559).

Gli stessi giudici di legittimità avevano modo di precisare che se ciò è valido per i titolari di posizione organizzativa, non può che essere valido anche per le figure dirigenziali, dove i contratti collettivi precisano sempre che, l’erogazione della retribuzione di risultato è corrisposta solo a seguito della positiva valutazione dei risultati raggiunti dal dirigente (Cass. 21 aprile 2015 n.8084). Inoltre, sempre i giudici di Palazzo Cavour, nel ricorso promosso da un dipendente di un ente locale al quale era stata negata la retribuzione di risultato, in mancanza della valida costituzione del Nucleo di valutazione, evidenziavano come lo stesso non potesse rivendicare l’attribuzione della retribuzione di risultato senza aver preliminarmente indicato l’obiettivo assegnatogli e senza allegare di averlo conseguito (Cass. 09 luglio 2015 n.14296).

Nella recente sentenza che si intende qui commentare, i giudici di legittimità, affrontano la problematica legata alla valutazione dei dirigenti, in presenza di un’accertata illegittimità del procedimento amministrativo che abbia condotto ad una valutazione negativa del dipendente, a fronte di obiettivi a lui comunicati solo ex post, ossia nel momento in cui la valutazione avvenga a termini già scaduti rispetto al periodo di riferimento ed in assenza della preventiva conoscenza dei citati obiettivi conferiti. In questo caso, qualora il dirigente non rivendichi il diritto alla retribuzione di un risultato, ma indichi un risarcimento del danno da perdita di chance, non necessariamente pari alle retribuzioni di risultato non percepite, ma rimesso alla equitativa valutazione del giudice amministrativo, allora tale risarcimento del danno appare assentibile.
Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nella sentenza 12/04/2017 n.9392 qui di seguito commentata.

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