E, di conseguenza, con queste somme si può superare il tetto del fondo per il salario accessorio del 2010.
Le stesse somme sfuggono dal taglio, in caso di diminuzione del personale in servizio.
È l’indicazione dettata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia nel parere n.
95 del 15 maggio scorso.
Il parere non è motivato da specifiche disposizioni legislative pugliesi, ma ha un carattere generale, che quindi può essere applicato in tutte le Regioni.
È detto espressamente che l’esclusione «deriva dalla natura vincolata delle risorse regionali destinate al trattamento fisso e accessorio del personale trasferito le cui funzioni, trovando disciplina in specifica normativa regionale, rimandano a specifici provvedimenti regionali attuativi per la determinazione e il reperimento nel bilancio regionale delle risorse allo scopo destinate».
Nella premessa, la sezione di controllo pugliese ricorda l’orientamento di carattere generale consolidato, a partire dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n.
21/2009: non sono assoggettati agli obblighi di contenimento della spesa del personale rispetto all’anno precedente le risorse trasferite per il trattamento economico da un ente a quello in cui queste unità sono destinate.
La Corte aggiunge che il tetto al fondo per la contrattazione decentrata dettato dal comma 2-bis dell’articolo 9 del Dl 78/2010 è da intendere come finalizzato alla volontà di «cristallizzare al 2010» tali risorse e «non già di escludere l’erogazione di compensi che trovino fonte in specifiche risorse vincolate alla remunerazione di particolari prestazioni, per le quali le valutazioni circa la compatibilità delle risorse impegnate con i vincoli di finanza pubblica sono già state effettuate a monte al momento della determinazione compiuta a livello regionale, di destinare il quantum di risorse disponibili all’ambito locale».
Inoltre, «la categoria dei servizi svolti per conto terzi è da intendersi relativa a incarichi commissionati e remunerati dall’esterno dell’amministrazione, ad esempio risorse trasferite per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti».
E ancora la deliberazione delle sezioni riunite di controllo n.
51/2011 ha evidenziato che sono al di fuori del tetto al fondo le risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente; in tali ipotesi, le risorse alimentano il fondo solo in senso figurativo».
La linea di demarcazione tra le risorse comprese e quelle escluse dal limite è nel fatto che sono da considerare sottoposte al limite le risorse «che si caratterizzano per essere potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente», con la contrattazione integrativa.
Ed ecco le conclusioni: «Nella fattispecie sono presenti ambedue i presupposti tenuti in considerazione dalla giurisprudenza e cioè sia il fatto che la risorsa risulta proveniente dall’esterno dell’ente e come tale neutra sulle finanze del Comune sia il fatto che dette risorse presentano specifica destinazione al pagamento delle competenze accessorie del personale trasferito».
Di conseguenza, queste risorse possono essere considerate “sterilizzate” dal tetto al fondo del 2010.
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