Tetti stipendiali: la Corte costituzionale ne conferma la legittimita’

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 9/9/2015)

È del 14 luglio la pronuncia della Corte costituzionale che riconosce la legittimità delle norme statali che fissano tetti massimi agli stipendi pubblici.
La sentenza n. 153 afferma infatti la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi I, II, III e IV, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone un limite massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, per il personale pubblico e delle società partecipate ed applicabile anche al personale regionale.
Le censure erano state mosse in riferimento agli artt. 117, comma 4, 123, 117, comma 3, 119 della Costituzione; la Corte afferma che la disposizione impugnata non ha invaso la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, riconosciuta dall’art. 117, quarto comma, Cost., atteso che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché le disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l’individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, comma 3, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *